venerdì 28 marzo 2008

Riferimenti normativi sul Consiglio regionale

In vista del Consiglio regionale elettivo, riassumiamo i riferimenti normativi sul livello regionale.


Nello Statuto nazionale dell'ACI è l'art. 31 a riportare le norme sul Collegamento regionale, con particolare riferimento al Consiglio regionale (funzione e composizione).


Il Regolamento nazionale dedica il capitolo 4° all'ordinamento del Collegamento regionale con i seguenti articoli:




  • Art. 24 - Strutture del Collegamento regionale e loro funzionamento (oltre al Consiglio si menzionano Delegazione e Segretario regionale, Comitato Presidenti, Assemblea regionale, sede regionale)



  • Art. 25 - Regolamento interno del Consiglio regionale.



  • Art. 26 - Elezione del Delegato e della Delegazione regionale (leggi l'articolo riportato in calce)



Inoltre, per il conferimento di tutti gli incarichi direttivi (quali sono anche gli incarichi di Delegato regionale e di componente della Delegazione regionale), si deve tener conto degli articoli 9-12 del medesimo Regolamento.


Nel Regolamento regionale delle Marche, approvato dal Consiglio regionale il 10 aprile 2005, gli articoli 5, 6 e 7 sono relativi rispettivamente al Consiglio regionale elettivo, alla raccolta delle candidature, alle norme di svolgimento del Consiglio elettivo (leggi gli articoli riportati in calce).


Infine il Regolamento dell'assemblea nazionale approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 19-20 gennaio 2008, dedica il cap. 6° ai Consigli regionali: l'art. 38 si riferisce alla convocazone e allo svolgimento della seduta, l'art. 39 all'iter deliberativo per la formulazione delle candidature regionali per il Consiglio nazionale (leggi gli articoli riportati in calce).




REGOLAMENTO NAZIONALE


Art. 26. Elezione del Delegato e della Delegazione regionale.
1. Il Delegato regionale in carica, d’intesa con il Comitato Presidenti, stabilisce la data per la convocazione del Consiglio regionale chiamato a provvedere alla successiva elezione del Delegato e della Delegazione regionale.
2. Il Delegato regionale, d’intesa con il Comitato Presidenti, promuove le opportune consultazioni per la formulazione delle proposte per l’elezioni di cui al comma precedente. In particolare per le candidature a Delegato regionale, d’intesa con l’Assistente regionale, provvede a consultare la Conferenza Episcopale Regionale.
3. Le candidature a Delegato regionale e a componente della Delegazione regionale sono individuate, prioritariamente, sia fra i componenti in carica delle Presidenze diocesane della Regione o che hanno concluso il loro mandato nel triennio precedente, sia fra i componenti della Delegazione regionale uscente.
4. Il Delegato regionale provvede alla convocazione del Consiglio regionale che dà corso alle operazioni per l’elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale. A tal fine la riunione del Consiglio regionale è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
5. Il Delegato regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio e, dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti del Consiglio.
6. Gli altri componenti la Delegazione regionale sono eletti, di norma, nella medesima seduta, con le maggioranze indicate al comma precedente.




REGOLAMENTO REGIONALE DELLE MARCHE


Art. 5 - Consiglio Regionale Elettivo
Alla scadenza del mandato il Consiglio regionale, su convocazione del Delegato regionale, sentito il Comitato presidenti, si riunisce in seduta elettiva. In tale occasione il Consiglio procede all'elezione del Delegato Regionale e della Delegazione regionale secondo le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento nazionale; definisce le linee di lavoro del collegamento regionale; approva il documento finale del Consiglio regionale.
La data del Consiglio regionale elettivo dovrà essere comunicata alle Associazioni diocesane, almeno un mese prima della convocazione dello stesso avendo cura di collocarla con adeguato anticipo rispetto alla data dell'Assemblea nazionale.
Il Consiglio regionale in seduta elettiva è validamente costituito se sono presenti almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum previsto è necessario procedere ad una nuova convocazione entro quindici giorni.
Nel caso in cui le associazioni diocesane non abbiano provveduto alla nomina della presidenza diocesana partecipano al Consiglio regionale, con diritto di voto, i membri della presidenza in carica alla data di convocazione.


Art. 6 - Raccolta candidature
La Delegazione regionale, d'intesa con il Comitato dei Presidenti diocesani, predispone le liste dei candidati. Tali liste possono essere integrate con altre candidature presentate dai Consigli diocesani, almeno cinque giorni prima della data fissata per il Consiglio regionale. Per le candidature a Delegato regionale il delegato regionale uscente, d’intesa con il comitato presidenti, promuove le opportune consultazioni. Il delegato regionale d'intesa con l'Assistente regionale, provvederà a consultare la
Conferenza Episcopale Regionale. Le candidature per gli incaricati del Movimento Studenti (MSAC) e del Movimento Lavoratori (MLAC) sono proposte al Consiglio regionale dai segretari diocesani dei rispettivi movimenti.
Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi. La durata degli incarichi è triennale. Per l'incompatibilità, l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi, si fa riferimento all'articolo 12 del Regolamento nazionale.


Art. 7 - Norme di svolgimento del Consiglio regionale elettivo
All'inizio della riunione il Consiglio regionale procede, su proposta del Delegato regionale in carica, alla nomina della commissione elettorale, con almeno quattro persone di cui un presidente, e un rappresentante per ciascuna articolazioni: adulti giovani e ACR. La commissione elettorale ha le funzioni di:
- verificare i poteri elettorali dei delegati al Consiglio regionale, sulla base dei documenti inviati preventivamente dalle presidenze diocesane;
- verificare del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e della votazione;
- raccogliere e verificare le candidature;
- formare il seggio elettorale e procedere allo spoglio delle schede.
Il Consiglio regionale procede prima all'elezione del Delegato regionale e poi alla elezione degli altri membri della Delegazione regionale compreso il segretario e l’amministratore proposti dal nuovo delegato.
Contestualmente, qualora presenti in almeno una diocesi della regione, provvede ad eleggere i rappresentanti del MSAC e del MLAC.
Risultano eletti per le liste del delegato, del segretario e dell’amministratore il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti; risultano eletti per le liste adulti giovani e ACR il primo uomo e la prima donna. In caso di parità si dovrà ripetere l’elezione.
Per l'elezione del Delegato regionale, del Segretario, dell'Amministratore e dei rappresentanti dei Movimenti, è possibile esprimere una sola preferenza. Per l'elezione degli incaricati dei settori e dell'ACR, è possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze.
In mancanza di candidature per un settore o movimento, o per la carica di Segretario e Amministratore, il Consiglio può delegare la Delegazione regionale alla loro elezione, riservandosi il diritto di ratificarla entro un anno.
Il Delegato regionale, è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio regionale e dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Gli altri componenti della Delegazione regionale sono eletti con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio presenti.



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
Capitolo Sesto - CONSIGLI REGIONALI


Art. 38 Convocazione e svolgimento della seduta 
Nel periodo marzo-aprile 2008 il Delegato regionale uscente convoca il Consiglio regionale elettivo, dopo avere concordato con la Delegazione regionale il relativo ordine del giorno, secondo le norme regolamentari vigenti (cfr art. 31 dello Statuto, cap. 4 del Regolamento nazionale di attuazione e rispettivi regolamenti del collegamento regionale).
All’ordine del giorno del Consiglio regionale saranno posti, in armonia con quanto previsto dal cammino assembleare (elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale), anche i seguenti argomenti:
‐ formulazione delle candidature regionali per il rinnovo del Consiglio nazionale;
‐ approvazione di un eventuale documento come contributo del Consiglio regionale al documento preparatorio dell’Assemblea nazionale;
‐ approfondimento dei temi assembleari.
Per la validità della seduta del Consiglio regionale occorrerà la presenza di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio (art. 26, comma 4 del Regolamento nazionale di attuazione).
 
Art. 39 Iter deliberativo per la formulazione delle candidature regionali in conformità alla delibera approvata dal Consiglio nazionale nella seduta del 13‐14 ottobre 2007
‐ il Delegato regionale, dopo aver messo l’argomento all’ordine del giorno, chiederà con lettera circolare ai Presidenti diocesani se e quali candidature le rispettive Associazioni diocesane intendano presentare nelle tre liste per la elezione del nuovo Consiglio nazionale;
‐ i Consigli diocesani potranno proporre al Consiglio regionale, tra i soci della diocesi di appartenenza, una candidatura per ciascuna lista da presentare per la elezione in Consiglio nazionale attraverso una votazione a scrutinio sgreto (art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione). Sarà cura di ogni Associazione diocesana assicurarsi della disponibilità delle persone indicate;
‐ per ogni lista sarà accolta la candidatura che avrà ricevuto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti. Ogni membro del Consiglio diocesano esprimerà il proprio voto sulle candidature per ogni lista, indicando, su schede distinte, una sola preferenza. Risulterà eletto il candidato per ogni lista che avrà riportato il maggior numero di voti;
‐ i Presidenti diocesani comunicheranno per iscritto al Delegato regionale tali candidature e consegneranno allo stesso, prima della riunione del Consiglio regionale, copia del verbale della relativa votazione da parte del rispettivo Consiglio diocesano;
‐ il Consiglio regionale delibera sulle candidature con votazione a scrutinio segreto (art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione);
‐ per ogni lista saranno accolte le candidature che avranno ricevuto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti. Ogni membro del Consiglio regionale esprimerà il proprio voto sulle candidature per ogni lista, indicando, su schede distinte, una sola preferenza. Risulteranno eletti i candidati, 2 per ciascuna lista, che avranno riportato il maggior numero di voti.

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